Art. 8
8 / 16Ufficio del Consigliere diplomatico
In vigore dal 20 nov 2024
1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei, cura le relazioni internazionali.
2. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161#art-8