Art. 2
2 / 16Uffici di diretta collaborazione del Ministro
In vigore dal 20 nov 2024
1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e si avvale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, degli Uffici di diretta collaborazione.
2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto.
3. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
4. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare;
c) l'Ufficio legislativo;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio stampa;
f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
g) l'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
5. I Capi degli Uffici di cui al comma 4, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio del Consigliere diplomatico e dell'Ufficio dei rapporti internazionali e del cerimoniale.
7. Gli Uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161#art-2