Art. 11
11 / 16Organismo indipendente di valutazione della performance e struttura di supporto
In vigore dal 20 nov 2024
Organismo indipendente di valutazione
della performance e struttura di supporto
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all' del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato «OIV», svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2 e 4 del medesimo .
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce al Ministro secondo i criteri e le modalità di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'OIV è costituito in organo monocratico secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell', comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009. L'organo monocratico è nominato dal Ministro per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui agli , comma 8, e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Nel rispetto dei principi di cui agli del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di titolare dell'OIV monocratico è conferito a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.
5. Presso l'OIV è istituita una struttura di supporto competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. La struttura sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna della struttura è definita con determinazione dell'OIV.
6. Il responsabile della struttura di cui al comma 5 è nominato, con determinazione dell'OIV, all'interno del contingente di cui al comma 7, fra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
7. Alla struttura di cui al comma 5 è assegnato un contingente di personale non superiore a cinque unità del ruolo del Ministero, incluso il responsabile, da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all', comma 1. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del titolare dell'OIV, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 6.
8. L'OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
9. Al titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance monocratico, nonché al personale della struttura di supporto di cui al comma 5, si applicano i trattamenti economici di seguito stabiliti e così articolati:
a) per il titolare dell'organo monocratico, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) per il responsabile della struttura di supporto di cui al comma 5, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale;
c) al personale della struttura tecnica di supporto, di cui al comma 7, il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all', comma 5, del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161#art-11