Art. 10 · Segreterie dei Sottosegretari di Stato

Art. 10

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Segreterie dei Sottosegretari di Stato

In vigore dal 20 nov 2024
1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. 2. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario, e nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati. 3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato. 4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato è da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all', comma 1.
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