Art. 2 · Circoscrizioni territoriali marittime

Art. 2

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Circoscrizioni territoriali marittime

In vigore dal 23 lug 2024
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari sono individuati, rispettivamente, nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
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