Art. 9 · Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato

Art. 9

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Reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato

In vigore dal 5 lug 2024
1. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito. 2. Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non più di due anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei seguenti criteri e modalità: a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'; b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'; d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero; e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli: 1) possesso dell'abilitazione artistica di cui all', per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli; 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione; 3) attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e prevedendo un punteggio maggiore per l'attività di docenza in ambito AFAM e universitario; 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale; 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale; f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili; g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'. 4. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono, in esito alle procedure di cui al comma 3, stipulare contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali contratti hanno durata annuale e possono essere rinnovati in deroga ai limiti di cui al comma 1. È escluso il tacito rinnovo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 273, comma 3. I contratti di cui al presente comma e le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dai medesimi Istituti e gli eventuali contingenti massimi sono previsti all'interno della programmazione triennale di cui all'. 5. Gli incarichi di cui al comma 2 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni con regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei seguenti criteri e modalità: a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare ed eventualmente riferite a un profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'istituzione nell'ambito delle rispettive competenze. Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'; b) previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'; d) partecipazione alle procedure di coloro che sono in possesso almeno di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati; e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono valutabili i seguenti titoli: 1) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli al possesso del dottorato di ricerca; 2) attività di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso; 3) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; 4) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre membri, di cui almeno uno esterno all'istituzione che indice la procedura, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti e ricercatori di ruolo disponibili; g) previsione che, per quanto non previsto dal presente articolo, i regolamenti si adeguino a quanto stabilito dall'.
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