Art. 17
17 / 19Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 5 lug 2024
1. I richiami contenuti nelle disposizioni di legge al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Con decreto direttoriale, aggiornato a ogni rinnovo contrattuale, sono definiti gli indici di costo medio equivalente di cui all', comma 2, lettera e). In sede di prima applicazione, si applicano le Tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.
3. Il comma 1 dell' si applica al reclutamento a tempo indeterminato dei docenti delle istituzioni non statali, nonché delle istituzioni accreditate al rilascio di titoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nel limite dei corsi accreditati ai sensi dell' del medesimo decreto.
4. In sede di prima applicazione e sino a diversa disposizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il personale docente e ricercatore a tempo definito ha impegno orario e retribuzione pari al cinquanta per cento del corrispondente personale a tempo pieno. I docenti a tempo definito sono equiparati ai docenti universitari a tempo definito, ai fini del comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Ai ricercatori non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza.
6. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso da parte dei candidati del dottorato di ricerca e prevede il possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base ai previgenti ordinamenti ad essi equiparati.
7. L'efficacia delle disposizioni sull'attribuzione dei contratti di ricerca è subordinata alla definizione dell'importo degli stessi ai sensi della normativa vigente. Possono, in ogni caso, concorrere all'attribuzione di tali contratti coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.
8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. A tal fine, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento e con decorrenza dall'applicazione delle disposizioni dello stesso, si procede con decreto del Ministro, sentito il CNAM, alla riduzione e all'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in un'ottica di interdisciplinarietà degli insegnamenti, prevedendo che i settori artistico-disciplinari contengano profili disciplinari, definiti e aggiornati con decreto direttoriale, sentito il CNAM, ai fini di cui all', comma 5, all', comma 1, lettere b) e n), all', comma 1, lettere b) e n), e all', comma 3, lettera a), e comma 5, lettera a). Il decreto di cui all', comma 2, è adottato entro centottanta giorni dall'adozione del predetto decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari. Il decreto di cui all', comma 3, è adottato entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui all', comma 2. Il decreto di cui all', comma 14, è adottato entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all', comma 3.
9. Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all', alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti di cui all' possono partecipare coloro che risultano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, nonché coloro che hanno superato un concorso pubblico selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le istituzioni nei corsi previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell', del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Fino alla nomina delle commissioni di abilitazione di cui all', il parere previsto di cui ai commi 1 e 3 dell' è reso dal CNAM.
10. In sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all' è approvata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico entro il 15 maggio 2025, previo espletamento di quanto previsto dall', comma 1 e previa adozione del decreto di cui all', comma 2, lettera e). La previsione di cui all', comma 2, lettera g), si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.
11. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui agli avviene prioritariamente a valere sulle graduatorie nazionali. A tal fine, le istituzioni, con la programmazione di cui all', comunicano al Ministero gli insegnamenti per i quali intendono reclutare a tempo indeterminato e a tempo determinato, e sono autorizzati dal Ministero a procedere laddove le relative graduatorie nazionali siano esaurite. Se le graduatorie nazionali risultano capienti, il Ministero ne trasmette gli elenchi alle istituzioni, che procedono a reclutare seguendo l'ordine di graduatoria.
12. La modalità di reclutamento di cui al comma 11 non consente, per i settori artistico-disciplinari le cui graduatorie nazionali siano capienti:
a) il previo espletamento delle procedure di cui al comma 1 dell';
b) l'espletamento delle procedure di mobilità, fatta salva la possibilità per le istituzioni di attivare, per i posti oggetto di reclutamento a tempo indeterminato e previa informativa al Ministero contestuale alla comunicazione della programmazione, le procedure di cui al comma 5 dell'.
13. In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all', del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituzione che procede all'assunzione;
b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto, anche espletate presso istituzioni o università diverse da quella che procede all'assunzione;
c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM, ovvero, per i profili di assistente e di coadiutore, due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra istituzione AFAM.
14. All' del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».
15. Il comma 7 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal comma 14, non si applica alle conversioni di cattedra e alle indisponibilità di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2 dell'.
16. L'utilizzazione di personale docente e tecnico-amministrativo presso sedi diverse da quella di appartenenza non è consentita, fatta salva la normativa in materia di comando dei pubblici dipendenti e le disposizioni di cui agli .
17. Il Ministero può disporre trasferimenti di unità di personale in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di specifiche disposizioni di legge o delle autorità.
18. I ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo sono nazionali.
19. Agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici non statali non si applicano l', comma 2, lettera e), limitatamente all'approvazione della spesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e i commi 5, 12 e 14 del presente articolo.
20. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 vengono calcolate da ciascuna istituzione statale applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali.
21. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione, del 31 maggio 1996 in materia di compensi per l'attività di docenza prestata presso gli ISIA, ai fini degli incarichi di cui all'.
22. Al personale docente e ricercatore delle istituzioni si applica l'articolo 508, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento all'erogazione di lezioni individuali e collettive, comunque denominate, a studenti iscritti presso l'istituzione ove il docente o il ricercatore presta servizio.
23. Alle procedure concorsuali e comparative di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.
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