Capo II
Art. 5
5 / 17Promozione di indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi
In vigore dal 15 mar 2024
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo n. 142 del 2015, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del Testo unico, al fine di garantire il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati, può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, nei Paesi d'origine o in altri Paesi, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del Testo unico.
2. I programmi diretti a rintracciare e ascoltare i familiari dei minori sono finalizzati a comprenderne il contesto sociale di provenienza e orientare possibili soluzioni di lungo periodo e sono svolti con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del minore e dei familiari.
3. In seguito al colloquio previsto dall'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, se non sussiste alcun rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, ed esclusivamente nel suo superiore interesse, la richiesta di attivazione delle indagini familiari deve essere inviata al Ministero da parte dell'autorità giudiziaria competente, di altre amministrazioni, degli enti locali o di colui che esercita, anche in via temporanea, la tutela. In ogni caso, il minore interessato deve essere informato dello scopo e delle finalità delle indagini familiari in maniera adeguata alla sua età e condizione psicofisica.
4. Il risultato delle indagini familiari riguardanti i minori non accompagnati è trasmesso immediatamente dal Ministero al soggetto che ne ha fatto richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-5