Art. 16 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo V

Art. 16

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 15 mar 2024
1. All'attuazione del presente regolamento il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-16