Art. 1 · Oggetto e definizioni
Capo I

Art. 1

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Oggetto e definizioni

In vigore dal 15 mar 2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli ; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 45, comma 3, il quale trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto l', comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale» e, in particolare, l', comma 1, lettera e), e gli ; Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» e, in particolare, l', comma 1, il quale istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, l', comma 1, lett. c), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell', comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e, in particolare, l', comma 1, lettera g), concernente le competenze in materia di coordinamento delle attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, nonché di vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Tenuto conto che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ha cessato le proprie attività il 2 agosto 2012, ai sensi dell', comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 533 del 29 marzo 2021, espresso nell'adunanza del 23 marzo 2021 sul numero affare 257/2020, il quale riconosce che le competenze del cessato Comitato per i minori stranieri sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo ha titolo a predisporre, in attuazione della legge n. 47 del 2017, una nuova disciplina di tale materia, prevedendo la possibilità di ricorrere ad un regolamento governativo ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto necessario riordinare e accorpare unitariamente le norme relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario, stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, e comprendente anche disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 per la cui attuazione si impone l'applicazione dell', commi 6 e 7, del medesimo decreto legislativo; Considerata la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, in materia di protezione dei minori migranti - COM 211; Considerato il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del 26 maggio 2022 e del 17 luglio 2023; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 27 luglio 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito e della salute; Emana il seguente regolamento: Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate all'articolo 32, comma 1-bis, e all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all', comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito «minore straniero non accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, come previsto dall' della legge 7 aprile 2017, n. 47. 3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. 4. Per «Testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 5. Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall', comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 6. Per «Ministero» si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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