Art. 2
2 / 7Indennità specialistiche
In vigore dal 21 feb 2024
1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le indennità di cui agli del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall', comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-01;228#art-2