Art. 7
7 / 9Disposizioni transitorie
In vigore dal 26 ago 2023
1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che è disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalità indicate all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall', comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall', comma 1, del presente regolamento.
3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell', comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall', comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-06-22;108#art-7