Art. 3
3 / 4Monitoraggio
In vigore dal 14 lug 2023
1. Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua, attraverso il Portale In.Pa, con cadenza annuale, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un'attività di monitoraggio sulle tempistiche e sulla funzionalità delle modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali.
2. All'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, si provvede alla individuazione di eventuali interventi correttivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-06-16;82#art-3