Art. 2
2 / 4Abrogazioni
In vigore dal 14 lug 2023
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 10, 12, comma 2, 14, 15, commi 4 e 5, 6-bis, 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) l', commi 3-quinquies, 3-sexies e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
c) gli articoli 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12, 248 e 249, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) l', commi 6, lettera b), n. 6) e 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-06-16;82#art-2