Art. 2
2 / 7Definizioni
In vigore dal 13 mag 2023
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «centri di riferimento»: strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialità e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuati per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica di cui all', comma 1, della legge n. 10 del 2020, e iscritti nell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui della medesima legge;
b) «disponente»: persona che dispone del proprio corpo o dei tessuti post mortem, mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall', comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento;
c) «fiduciario»: persona di fiducia del disponente indicata dal medesimo nella dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo o dei tessuti post mortem e incaricata di comunicare al medico che ha accertato il decesso l'esistenza dell'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem del disponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-02-10;47#art-2