Art. 1
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In vigore dal 13 mag 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» e, in particolare, l'articolo 8;
Visto l', commi 499 e 501 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con i quali è stata prevista la copertura finanziaria della legge 10 febbraio 2020, n. 10 ed è stata demandata a un decreto del Ministro della salute la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse assegnate;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte»;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;
Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell', comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, III sezione, adottato nella seduta dell'11 gennaio 2022;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2022;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n. 10, le modalità e i tempi di conservazione, richiesta, trasporto, utilizzo e restituzione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, indica le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti, prevede le disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e detta la disciplina delle iniziative che le regioni e le Aziende sanitarie locali adottano per promuovere la conoscenza delle disposizioni della legge n. 10 del 2020 tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, che sono garantite nel rispetto delle condizioni stabilite con priorità temporale rispetto a quelle discendenti dall'atto di disposizione di cui alla legge n. 10 del 2020.
Storico versioni
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