Art. 3
3 / 5Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85
In vigore dal 7 gen 2023
1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:
a) dopo l' è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Ferie e riposi solidali). - 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il personale della carriera diplomatica può cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'.
2. Il personale di cui all' che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota al restante personale della carriera diplomatica di cui all' l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi retribuiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).
8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline.
9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo del presente accordo.»;
b) all', comma 8, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.»;
c) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternità e della paternità»
2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternità obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.».
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decesso o documentata grave infermità del coniuge,», sono inserite le seguenti: «anche legalmente separato, della parte di unione civile»;
2) al comma 2, dopo le parole «dalla data in cui è stato contratto il matrimonio» sono inserite, in fine, le seguenti: «o l'unione civile»;
e) all'articolo 14:
1) al comma 3, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;
2) al comma 4, la parola «maggio» è sostituita con la parola «marzo»;
f) all'articolo 17, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore 112.590,21 € Ministro Plenipotenziario 96.362,74 € Consigliere d'Ambasciata 75.396,39 € Consigliere di Legazione 59.081,30 € Segretario di Legazione 44.974,67 €
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore 113.008,96 € Ministro Plenipotenziario 96.781,49 € Consigliere d'Ambasciata 75.815,14 € Consigliere di Legazione 59.500,05 € Segretario di Legazione 45.393,42 €
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore 114.064,04 € Ministro Plenipotenziario 97.836,57 € Consigliere d'Ambasciata 76.870,22 € Consigliere di Legazione 60.555,13€ Segretario di Legazione 46.414,87 €»;
g) all'articolo 19, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente:
a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020;
c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennità di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.»;
h) all'articolo 20:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché le relative modalità applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:
a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b del decreto del Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all', lettera c1 del
decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 62.826,45 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti
posizioni funzionali di cui all', lettera c
del decreto del Ministro degli affari esteri n.
1518/2013 57.018,15 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di
cui all', lettera d del decreto del
Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 43.930,11 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti
posizioni funzionali di cui all', lettera
e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n.
1518/2013 19.264,20 €
e) Capo Sezione 15.488,80 €
f) Funzionario addetto agli uffici 11.616,60 €
B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b del decreto del Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all', lettera c1 del
decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 63.762,30 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti
posizioni funzionali di cui all', lettera c
del decreto del Ministro degli affari esteri n.
1518/2013 57.867,48 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di
cui all', lettera d del decreto del
Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 44.584,49 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti
posizioni funzionali di cui all', lettera
e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n.
1518/2013 19.551,15 €
e) Capo Sezione 15.719,52 €
f) Funzionario addetto agli uffici 11.789,64 €
C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b del decreto del Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni
funzionali di cui all', lettera c1 del
decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 64.900,00 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti
posizioni funzionali di cui all', lettera c
del decreto del Ministro degli affari esteri n.
1518/2013 58.900,00 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di
cui all', lettera d del decreto del
Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 45.380,00 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti
posizioni funzionali di cui all', lettera
e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n.
1518/2013 19.900,00 €
e) Capo Sezione 16.000,00 €
f) Funzionario addetto agli uffici 12.000,00 €
2) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei valori annui lordi per tredici mensilità di seguito indicati:
A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:
Ambasciatore 21.200,30 € Ministro Plenipotenziario 13.746,31 € Consigliere di Ambasciata 8.470,44 € Consigliere di Legazione 7.938,01 € Segretario di Legazione 7.260,38 €
B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
Ambasciatore 21.516,09 € Ministro Plenipotenziario 13.951,07 € Consigliere di Ambasciata 8.596,61 € Consigliere di Legazione 8.056,25 € Segretario di Legazione 7.368,53 €
C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:
Ambasciatore 21.900,00 € Ministro Plenipotenziario 14.200,00 € Consigliere di Ambasciata 8.750,00 € Consigliere di Legazione 8.200,00 € Segretario di Legazione 7.500,00 €»;
i) all'articolo 22:
1) alla rubrica le parole «nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse;
2) al comma 1 dopo le parole «comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse» è aggiunta la seguente parola: «dichiarato»;
3) al comma 4 le parole «, che si applica anche al triennio 2016-2018,» sono soppresse;
l) all'articolo 23:
1) al comma 1 le parole «indennità di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «indennità di buonuscita»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20 (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17 e 20. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»;
m) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole «dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e della direttiva del Presidente del Consigli dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa vigente in materia.».
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-10-21;195#art-3