Art. 3
3 / 6Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA
In vigore dal 6 dic 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall', le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, altresì, al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall', comma 8, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al tal fine, il centro di raccolta, anche su delega del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, provvede alla formazione del fascicolo digitale, sottoscritto con FD, contenente la richiesta, redatta sul modello unificato di cui all', comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, alla quale sono allegati, in formato digitale, la carta di circolazione e, ove presente in formato cartaceo, il certificato di proprietà, ovvero il documento unico, il certificato di rottamazione, ove presente in formato cartaceo, e ogni altra eventuale documentazione necessaria. In caso di furto, smarrimento o distruzione della targa, della carta di circolazione o del certificato di proprietà, ovvero del documento unico, al modello unificato è altresì allegata, in formato digitale, la copia della denuncia agli organi di polizia ovvero, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la denuncia, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di rilascio del CRD, o del certificato di rottamazione in formato cartaceo nel caso previsto dall', comma 3, il centro di raccolta trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con FD.
3. Il CED, verificato il versamento delle imposte e delle tariffe dovute e verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ANV, nella sezione del registro unico di cui all', comma 2, lettera a), e nella banca dati del PRA, consente al centro di raccolta, mediante le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, la stampa della ricevuta di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
4. Entro le ore venti e trenta di ciascuna giornata lavorativa, il CED consente la stampa dell'elenco delle ricevute di avvenuta cancellazione emesse dal centro di raccolta nella giornata stessa. La ricevuta di avvenuta cancellazione si considera regolarmente rilasciata quando essa è riprodotta nel predetto elenco e l'istanza e la documentazione, a seguito dell'esame da parte dell'UMC e del PRA competenti, risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED.
5. Il centro di raccolta, che non intenda avvalersi delle procedure previste al comma 1, può richiedere la cessazione dalla circolazione del veicolo fuori uso anche avvalendosi di uno dei soggetti esercenti l'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. A tal fine, ai medesimi soggetti è resa disponibile, attraverso il collegamento telematico con il CED, l'acquisizione dei documenti in formato digitale previsti dall', comma 3.
Storico versioni
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