Art. 7 · Modifiche all'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 7

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Modifiche all'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera c), dopo le parole «abilitate a navigazione locale» sono inserite le seguenti: «e le navi lagunari»; b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di impostazione chiglia.».
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