Art. 50
50 / 67Modifiche all'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio è curato dalla società armatrice.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-50