Art. 34 · Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 34

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Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale; b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».
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