Art. 34
34 / 67Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale;
b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-34