Art. 31
31 / 67Modifiche all'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio;
b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa può rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla società armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-31