Art. 23 · Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 23

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Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari è determinata come segue: a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per: 1) tutti i passeggeri trasportabili, più il 10 per cento per bambini; 2) tutto l'equipaggio; b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture è della categoria bambini.».
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