Art. 21 · Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 21

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Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti: a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 è verificata dall'ente tecnico; b) in occasione della visita iniziale di cui all' e delle visite periodiche di cui all', comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione; c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».
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