Art. 19
19 / 67Modifiche all'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-19