Art. 18
18 / 67Modifiche all'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «dall'8 agosto 1973» sono inserite le seguenti: «e sulle navi lagunari nuove»;
b) al comma 2, lettera b), punto iv), dopo le parole «non deve essere inferiore a 25 centimetri» sono inserite le seguenti: «, mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata adeguata all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non superiore a 45°»;
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole «di lunghezza inferiore a 30 metri,» sono inserite le seguenti: «e per le navi lagunari nuove indipendentemente dalla loro lunghezza,»;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette alla osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-18