Art. 17 · Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 17

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Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,»; b) al comma 2, lettera c), le parole «e le navi in navigazione nazionale locale» sono sostituite dalle seguenti: «, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia»; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni: a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022; b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate può essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti: 1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell'ente tecnico; 2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a «limitata attitudine a propagare la fiamma»; 3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore; 4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantità non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico; 5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».
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