Art. 16
16 / 67Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle navi lagunari,».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-16