Art. 14
14 / 67Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni:
a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore;
b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore;
c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purchè ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-14