Art. 14 · Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 14

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Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore; b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore; c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purchè ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».
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