Art. 5 · Indennità mensile
Titolo I

Art. 5

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Indennità mensile

In vigore dal 1 set 2022
1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021. 5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilità. 6. Sono confermate le misure dell'indennità mensile per l'anno 2019 previste dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.
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