Art. 44 · Aspettative sindacali non retribuite
Titolo III

Art. 44

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Aspettative sindacali non retribuite

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dell'articolo sono inserite le parole «non retribuite»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 1. Accertati i predetti requisiti, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organizzazione sindacale. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica stesso non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso». c) al comma 3, le parole «è comunicata» sono sostituite dalle parole «sono comunicate»; le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed» sono soppresse; dopo le parole «difesa civile che» sono aggiunte le seguenti parole «le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.», le parole «che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca» sono sostituite dalle seguenti parole «I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca».
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