Art. 27 · Assenze per malattia
Titolo II

Art. 27

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Assenze per malattia

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'Amministrazione può richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale e secondo le procedure di cui al comma 2, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.»; b) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) intera retribuzione fissa e continuativa, per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione di qualsiasi compenso accessorio comunque denominato collegato alla presenza in servizio;»; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. «In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dalla lettera a) del comma 6. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni. Rientrano nella disciplina del presente comma anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui al presente comma. La disciplina del presente comma si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.»; d) al comma 8 le parole «decreto legislativo n. 834/1981» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; e) al comma 12, al primo periodo, dopo le parole «raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante strumento telematico, idoneo a garantire la certezza dell'invio»; f) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso l'ente competente.»; g) al comma 15, le parole «anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19» sono sostituite dalle seguenti: «anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce orarie di reperibilità determinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Storico versioni

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