Art. 12 · Utilizzo del Fondo di amministrazione
Titolo I

Art. 12

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Utilizzo del Fondo di amministrazione

In vigore dal 4 set 2025
1. A valere sulle risorse del fondo di amministrazione di cui all' del presente decreto, per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede alla corresponsione dei seguenti emolumenti accessori al personale: a) le indennità di impiego operativo, di servizio operativo e di funzione tecnica e professionale, con le relative maggiorazioni previste dagli , commi 4, 5 e 6, del presente decreto, nel limite di euro 78.035.409 annui; b) i compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità di cui all' del presente decreto, nel limite di euro 3.000.000 annui; c) le indennità previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) i compensi dovuti per le attività di prevenzione e vigilanza antincendi ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335; e) compensi per attività di formazione svolta dal personale ai sensi dell' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) i compensi spettanti al personale del ruolo degli ispettori antincendi di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335; g) gli incentivi ai corsi di formazione per istruttori, docenti, discenti di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell', comma 2, lettera j), del CCNL 1998-2001; h) i compensi per attività di studio, ricerca e sperimentazione di cui agli accordi integrativi nazionali sottoscritti ai sensi dell', comma 2, lettera c), del CCNL 1998-2001; i) gli altri compensi e altre indennità previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi. 3. Le risorse di cui all', comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico. 4. Con accordo integrativo nazionale le risorse di cui al comma 3 sono destinate a incentivare le attività e i compiti cui si riconnettono peculiari responsabilità, fondamentali per l'operatività e l'efficienza del soccorso tecnico urgente nonché per i correlati servizi tecnico-professionali. In particolare, al personale con funzioni di capo partenza, di autista di automezzi per il soccorso terrestre con patente di terzo e quarto grado, di mezzi navali con patente nautica ma che non espleta le funzioni specialistiche di cui all' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al personale con funzioni di consegnatario e di responsabile del personale. Le medesime risorse possono essere utilizzate altresì per: a) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione; b) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità nella gestione del soccorso e delle funzioni tecnico - professionali, anche con riferimento all'attività di tutoraggio, ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, anche con riguardo al personale operativo che svolge turni di servizio presso i reparti volo ad integrazione del settore aeronavigante; c) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di specifici emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato; d) individuare ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative. 5. Le risorse di cui all', comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonché di quelli definiti ai sensi del comma 4.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Il limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-12