Titolo I
Art. 11
11 / 50Alimentazione del Fondo di amministrazione
In vigore dal 1 set 2022
1. Per ciascun esercizio finanziario, il fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, è alimentato stabilmente:
a) dalle risorse con carattere di certezza e stabilità derivanti da specifiche disposizioni normative o amministrative ovvero da disposizioni particolari attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo, con o senza effetti di trascinamento negli anni successivi;
b) dall'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) dell'importo corrispondente alle indennità di rischio e mensile, di cui gli , non più corrisposte al personale cessato dal servizio compresa la quota di tredicesima mensilità e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.
2. Il fondo di cui al comma 1 è altresì annualmente incrementato da:
a) i maggiori introiti dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e vigilanza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 4 agosto 1990, n. 335;
b) gli introiti derivanti dall'effettuazione dei servizi di formazione e delle attività di controllo di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) gli introiti derivanti dai servizi svolti a seguito di convenzioni con amministrazioni o enti pubblici o privati, ai sensi dell', della legge 10 agosto 2000, n. 246, e dell' del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339;
d) le risorse di cui all', comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di cui all', comma 365, lettera c), ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) le somme derivanti dall'attuazione dell' della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) gli importi corrispondenti ai ratei delle retribuzioni individuali di anzianità e alle mensilità residue delle indennità di rischio e mensile, di cui gli , nonché agli importi corrispondenti alle mensilità residue di eventuali assegni personali attribuiti a seguito di mobilità, transito o analoga forma di assegnazione da altre pubbliche amministrazioni ovvero a seguito di progressioni di carriera, del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
g) gli ulteriori risparmi di gestione e di spesa e da introiti previsti da altre disposizioni normative o amministrative ovvero attuative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che incrementano il fondo.
3. La costituzione del fondo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-11