Titolo I›Capo I
Art. 9
9 / 49Utilizzo del Fondo di produttività
In vigore dal 1 set 2022
1. A valere sulle risorse del fondo di produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 continuano ad essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese le vigenti maggiorazioni orarie previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, da erogarsi nella misura corrente.
2. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e all', comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, sono destinate al finanziamento dei compensi di cui all' del presente decreto. Tali compensi sono altresì finanziati dalla quota delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni per lavoro straordinario delle unità di personale direttivo titolare di posizioni organizzative, a decorrere dal conferimento delle medesime.
3. Fino alla decorrenza di cui all', comma 1, del medesimo decreto, le suddette disponibilità sono destinate, nell'ambito delle procedure negoziali relative alla contrattazione integrativa, esclusivamente al personale di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità di cui al successivo comma 6.
4. Nell'ambito delle risorse che compongono il fondo di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, può essere destinata, mediante appositi accordi integrativi nazionali, all'incremento dei compensi di cui all', comma 1, nonché al finanziamento di specifici emolumenti accessori correlati al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi svolti dal personale dei ruoli direttivi non destinatario delle posizioni organizzative di cui all'.
5. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e le responsabilità del personale direttivo titolare di posizione organizzativa, al dipendente che ha svolto specifici incarichi o altre attività istituzionali specificamente remunerati è corrisposta una quota del compenso maturato in base alla vigente disciplina, da definirsi con accordo integrativo nazionale in una misura ricompresa tra il 50 per cento e il 66 per cento dell'importo al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. La rimanente quota dei compensi incrementa il fondo di produttività di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.
6. Le risorse di cui al comma 1, non destinate alle finalità di spesa di cui ai commi precedenti, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito delle suddette finalità, le suddette risorse sono utilizzate per:
a) remunerare il maggiore impegno operativo nelle attività di soccorso tecnico urgente, compresi gli interventi connessi alle emergenze locali;
b) sviluppare le attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione e formazione;
c) remunerare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero assegnati per fronteggiare particolari situazioni di lavoro anche per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale dei ruoli tecnico-professionali;
d) incentivare il personale impiegato in attività di specializzazione e in attività specialistiche di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 per il quale non sia previsto dalle norme legislative e contrattuali il riconoscimento di particolari emolumenti per l'esercizio delle funzioni di soccorso tecnico professionalizzato;
e) compensare lo svolgimento di servizi di reperibilità ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 2, lettera d), e comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ivi compresi quelli svolti dal personale titolare di posizioni organizzative di cui all'.
f) ulteriori incrementi della misura dei compensi di cui all' del presente decreto;
g) ulteriori compensi finalizzati al conseguimento di obiettivi di efficienza e di efficacia dei settori tecnico-operativo e tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti da specifiche disposizioni normative o amministrative;
h) ulteriori compensi previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Le pertinenti previsioni del presente articolo si applicano al personale dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla suddetta decorrenza e fino al perfezionamento dell'efficacia degli accordi integrativi nazionali di cui ai commi 4 e 6, continuano ad applicarsi a tale personale, relativamente agli emolumenti accessori non aventi carattere di generalità e natura fissa e continuativa, le previsioni concernenti il fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-9