Art. 7 · Posizioni organizzative
Titolo ICapo I

Art. 7

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Posizioni organizzative

In vigore dal 1 set 2022
1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è attribuito un compenso parametrato in base alla graduazione di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi degli articoli 198 e 222 del suddetto decreto legislativo, nelle misure da definirsi con apposito accordo integrativo nazionale. 2. A decorrere dal conferimento di cui al comma 1, si applica l', comma 2, del presente decreto. 3. Il conseguimento degli obiettivi affidati dal dirigente dell'ufficio e correlati all'incarico è verificato con le procedure previste dal sistema di valutazione della performance individuale, definito dall'Amministrazione.
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