Art. 35 · Orario di lavoro
Titolo II

Art. 35

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Orario di lavoro

In vigore dal 1 set 2022
1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 2. Il personale direttivo titolare di posizione organizzativa assicura la propria presenza in servizio, in misura non inferiore alle trentasei ore settimanali, in base alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di assegnazione, articolando in modo flessibile il proprio impegno, per l'espletamento dei compiti istituzionali e dell'incarico affidato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare. 3. Per il personale direttivo non titolare di posizione organizzativa si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi. 4. L'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. Esso è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 5. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri: ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; assicurazione della copertura dei servizi di guardia. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: a) orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo; b) l'orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane; c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; d) diverse articolazioni nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario; e) orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al comma 3. 6. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai cinque giorni settimanali. In tali uffici è possibile tuttavia articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su cinque giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno. 7. Nell'articolazione dell'orario ordinario può essere ammessa, se concordata in ambito locale, la seguente flessibilità in entrata ed in uscita: a) fino a un'ora di anticipo; b) fino a un'ora di ritardo. 8. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, così come uscite anticipate, devono essere recuperati. 9. Nessun recupero può essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro. 10. Fino al conferimento delle posizioni organizzative di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 198 e 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti.
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