Titolo II
Art. 32
32 / 49Lavoro agile
In vigore dal 4 set 2025
1. Il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, può svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-32