Art. 27 · Assegnazione temporanea
Titolo II

Art. 27

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Assegnazione temporanea

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e/o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 1-ter. Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.»; b) il comma 3 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-27