Art. 18 · Assicurazione professionale del personale dirigente
Capo II

Art. 18

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Assicurazione professionale del personale dirigente

In vigore dal 1 set 2022
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1000, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 31 dicembre 2021 è disapplicato per il personale dirigente Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 relativo all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e la tutela legale. Con la medesima decorrenza, i relativi stanziamenti di bilancio confluiscono per ciascun anno di competenza nei fondi per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali e dei primi dirigenti e dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Resta fermo quanto previsto dall', comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dall' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
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