Capo II
Art. 13
13 / 49Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
In vigore dal 1 set 2022
1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2020 dall', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita per l'anno 2021 dall', comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.
5. La retribuzione di rischio e posizione parte fissa di cui i commi 1, 2 e 3, nella relativa misura mensile, è corrisposta per tredici mensilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-13