Art. 1 · Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359

Art. 1

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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359

In vigore dal 2 lug 2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, recante il «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato che sia adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative, in linea con l'evoluzione tecnologica nel settore; Considerato che, in tale prospettiva, occorre aggiornare le caratteristiche sia dell'armamento individuale sia dell'armamento ordinario e speciale di reparto, oltre che il rispettivo munizionamento; Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2022; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «il fucile mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»; b) all'articolo 11, comma 1: 1) le parole «anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio» sono sostituite dalle seguenti: «con anello e cinturino»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialità Polizia ferroviaria della Polizia di Stato la lunghezza non può essere inferiore a cm. 28.»; c) all'articolo 13, comma 1: 1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «manuale o semiautomatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»; 2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria e/o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «automatica o ordinaria o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»; 3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non inferiore a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»; d) all'articolo 14, comma 1: 1) dopo la parola «ripetizione:», le parole «semiautomatica e automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica o semiautomatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione;»; 2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»; 3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»; e) all'articolo 15, comma 1: 1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole «ordinaria o d'impugnatura;» sono sostituite dalle seguenti: «ordinaria o d'impugnatura o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura;»; 2) dopo la parola «mire:», le parole «fisse, registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»; f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola «mire:», le parole «registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira;»; g) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La pistola ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in dotazione di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime: scarica elettrica erogata a distanza: tensione di picco (scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di picco (con carico tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva ≤ 125 µs; durata del ciclo della scarica elettrica: t ≤ 5 s; scarica elettrica dopo aver attinto il bersaglio: non reiterabile in modalità automatica; grilletto: protetto da ponticello; sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le aree di impatto del bersaglio; capacità: almeno due coppie di elettrodi; sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura. »; h) all'articolo 20, comma 1: 1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o 9 NATO;» sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»; 2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono sostituite dalle seguenti: «singola o doppia, ovvero entrambi i sistemi di azione;»; 3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero entrambi i sistemi di sicura;»; i) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati). - 1. L'arma in dotazione ai reparti speciali e specializzati quale armamento di reparto deve avere le seguenti caratteristiche: calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338; chiusura: stabile o metastabile o a massa; ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero più di uno dei tre sistemi di ripetizione; alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; capacità: non inferiore a 5 cartucce; sicura o sicure: manuale o automatica o d'impugnatura, ovvero più di uno dei tre sistemi di sicura; mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero più di uno dei quattro sistemi di mira; lunghezza canna: non inferiore a 20 cm; lunghezza totale: non superiore a 165 cm; peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.»; l) all'articolo 30, comma 3, dopo la parola «montagna» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i reparti speciali e per i reparti specializzati»; m) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, si prescinde solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessità ed urgenza, nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma 1 sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.».
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