Art. 58 · Licenza per aggiornamento scientifico
Titolo II

Art. 58

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Licenza per aggiornamento scientifico

In vigore dal 15 giu 2022
1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza; b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.
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