Art. 49 · Indennità per attività ispettiva tributaria
Titolo II

Art. 49

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Indennità per attività ispettiva tributaria

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori. 2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli , commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.
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