Art. 44 · Indennità di presenza notturna e festiva
Titolo II

Art. 44

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Indennità di presenza notturna e festiva

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora; b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-44