Art. 43 · Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari
Titolo II

Art. 43

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Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

In vigore dal 15 giu 2022
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili. 3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all' della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.
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