Titolo II
Art. 39
39 / 60Compenso forfetario di impiego
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le finalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme destinate alla remunerazione del compenso forfetario di impiego sono incrementate delle seguenti risorse finanziarie annue:
a) Arma dei carabinieri: euro 500.000;
b) Guardia di finanza: euro 600.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-39