Art. 34 · Indennità pensionabile
Titolo II

Art. 34

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Indennità pensionabile

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: Parte di provvedimento in formato grafico

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 28 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-34