Titolo II
Art. 34
34 / 60Indennità pensionabile
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 28 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-34