Art. 17 · Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
Titolo I

Art. 17

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Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all', comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57#art-17