Art. 7 · Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Titolo I

Art. 7

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Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 4.223.055. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 4. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi; d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio; e) compensare la presenza qualificata. 5. La determinazione dei criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, secondo le modalità previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, contempla la totalità delle singole voci di cui al comma 4 ovvero parte di esse.
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